Art. 3.

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

 

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      In ciascuna Regione i senatori sono eletti dal Consiglio regionale, al proprio interno, e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
      Il Consiglio regionale elegge, con voto limitato:

          cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

          sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;

          nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;

          dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;

          dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.

      I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia.
      In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:

          un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

          due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.

      I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.
      L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

 

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