1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto, secondo modalità stabilite dalla legge, su base regionale, salvi sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
cinque senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
sette senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a tre milioni;
nove senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a cinque milioni;
dieci senatori nelle Regioni con più di cinque milioni di abitanti e fino a sette milioni;
dodici senatori nelle Regioni con più di sette milioni di abitanti.
I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Molise eleggono un senatore per ciascuna Regione; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, con voto limitato, due senatori per ciascuna provincia.
In ciascuna Regione il Consiglio delle autonomie locali elegge:
un senatore nelle Regioni sino a un milione di abitanti;
due senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti, con voto limitato.
I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol eleggono un senatore per ciascuna provincia.
L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».